IL SINDACO
Preso atto dell'attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche sul territorio di Francica, con numerosi casi accertati di positività al covid-19 nell'ambito della popolazione comunale;
Considerato che il contesto di rischio epidemiologico impone l'attuazione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid-19;
Considerato che il Sindaco può disporre la chiusura di luoghi pubblici o aperti al pubblico; Ritenuto che, allo stato attuale, nell'obiettivo di circoscrivere al massimo la diffusione del contagio da positività al Covid-19, appare opportuno adottare le maggiori precauzioni e misure di prevenzione del rischio epidemiologico, disponendo nuovamente la chiusura al pubblico degli uffici comunali (ferma restando la possibilità di accedervi su prenotazione) al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di assembramento;
Considerato che tanto si rende necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini, onde garantire adeguata protezione del diritto alla salute;
Ritenuto, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali, nonché ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000 - "in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale Rappresentate della comunità locale" – di procedere alla suddetta chiusura;
Vista la legge n.225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii., dettata in materia di SSN, la quale attribuisce al Sindaco ruolo e competenze di Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;
Riscontrato che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;
Visto l'art.32 della Costituzione;
Visto l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale)
Ravvisata l’esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo e coerente provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, nel Comune di Francica;
Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della Popolazione;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati
ORDINA
Ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.883 in materia di igiene e sanità pubblica, con decorrenza da 05.01.2022 e fino a 30.01.2022 (compreso):
· La chiusura delle attività commerciali (ristoranti, pizzerie, pasticcerie ed esercizi assimilati), rimane consentito il servizio di asporto;
· La chiusura di tutte le sale giochi;
· La sospensione di tutte le cerimonie come "feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone";
L’ingresso nei supermercati e/o negozi di medie dimensioni è ammesso nei limiti di una persona per famiglia e per un totale massimo di 3 ingressi simultanei, nei bar è consentito l’ingresso di 2 persone, mentre nei piccoli esercizi (macellerie, panifici, generi alimentari ecc.) il limite di cui sopra è ridotto ad una persona alla volta;
· La sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e centri di culto presenti sul territorio;
· La chiusura al pubblico delle attività di acconciature, di barbiere e di estetista;
· La sospensione del mercato settimanale;
· La chiusura di tutti gli impianti sportivi e palestre;
· La sospensione delle funzioni religiose in presenza;
In caso di inottemperanza si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l'applicazione delle sanzioni previste dai vari DPCM;
AVVERTE
In caso di inosservanza della presente ordinanza, l’intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai sensi della legge n.241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o invia alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:
- Al comando Polizia Locale
- Al comando Stazione Carabinieri di Francica
- Alla prefettura di Vibo Valentia
- All’Asp di Vibo Valentia
- Alla Protezione Civile Regionale Vibo Valentia
Francica, lì 04/01/2022
Il Sindaco
F.to Michele Mesiano
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)